
Aziende formatrici
Diventare azienda formatrice: requisiti, formazione professionale e sorveglianza
Nel sistema duale, l'azienda formatrice trasmette le competenze pratiche. Gli apprendisti applicano in azienda quanto appreso nella scuola professionale e nei corsi interaziendali.
Il ruolo dell'azienda formatrice nel sistema duale
Nel sistema duale, l'azienda formatrice trasmette la formazione nella pratica professionale. Gli apprendisti applicano in azienda quanto appreso nella scuola professionale e nei corsi interaziendali. Assumono gradualmente responsabilità e si sviluppano diventando professionisti qualificati.
Con un posto di apprendistato, l'azienda forma il proprio personale giovane. I collaboratori esperti trasmettono il know-how tecnico e aziendale; al termine positivo dell'apprendistato, i neo-diplomati idonei possono essere assunti. Gli apprendisti conoscono i processi interni, i prodotti, i servizi e la collaborazione in team.
Per gli apprendisti, l'apprendistato rappresenta un ingresso pratico nel mondo del lavoro. Le formatrici e i formatori professionali li accompagnano verso il lavoro autonomo. In Svizzera, la formazione professionale iniziale è considerata un'attività lavorativa e viene remunerata con un salario per apprendisti.
Verificare i requisiti nella propria azienda
Verificate se la vostra azienda è in grado di trasmettere le competenze d'azione professionali della formazione iniziale desiderata. A tal fine sono necessari posti di lavoro adeguati, attività sufficientemente variegate, nonché tempo e risorse personali adeguate per l'accompagnamento degli apprendisti.
Organizzate l'azienda secondo i requisiti della formazione e pianificate come creare opportunità di apprendimento e promuovere lo sviluppo degli apprendisti. Il manuale sulla formazione professionale iniziale nelle aziende serve alle formatrici e ai formatori professionali come strumento di lavoro; un piano delle fasi riassume i compiti e le scadenze importanti del periodo di apprendistato.
Una singola azienda può anche unirsi a una o più aziende per formare un consorzio di aziende formatrici. Due o più aziende con attività complementari formano congiuntamente gli apprendisti e utilizzano risorse comuni. In questo modo, anche le aziende specializzate possono partecipare alla formazione professionale iniziale.
Vantaggi e sfide nell'avvio di un'azienda formatrice
- VantaggiFormare il proprio personale giovane, legare a lungo termine professionisti qualificati, contributi finanziari e sostegno da parte dei Cantoni
- SfideImpegno di tempo per l'accompagnamento, alta responsabilità, oneri amministrativi, possibili visite aziendali da parte dell'autorità di sorveglianza
Definire la professione, il tipo di formazione e il percorso formativo
Stabilite quale professione e quale tipo di formazione la vostra azienda intende offrire: una formazione professionale iniziale biennale con attestato federale di capacità (AFC) o una formazione iniziale triennale o quadriennale con certificato federale di capacità (CFC). L'ordinanza sulla formazione della rispettiva professione regola nei dettagli la formazione iniziale.
La formazione commerciale di base può attualmente essere svolta in 19 settori di formazione ed esame. Le aziende ricevono informazioni sull'offerta possibile e sui requisiti presso l'ufficio cantonale competente.
Designate una formatrice o un formatore professionale e pianificate il possibile percorso formativo. L'autorità cantonale competente consiglia le aziende in caso di domande aperte.
Confronto tra formazione AFC e CFC
- Titolo conseguitoAttestato federale di capacità (AFC) | Certificato federale di capacità (CFC)
- Accesso alla formazione continuaAFC: Limitato | CFC: Ulteriori formazioni professionali, possibile accesso alle scuole universitarie professionali
Designare la formatrice o il formatore professionale
Ogni azienda formatrice designa almeno una formatrice o un formatore professionale responsabile della formazione. Questa persona necessita di un certificato federale di capacità nel settore formativo o di una qualifica equivalente, nonché di almeno due anni di esperienza professionale nel settore formativo.
Per la qualifica pedagogico-professionale sono validi un corso per formatrici e formatori professionali di 40 ore di corso con relativo attestato, oppure un diploma riconosciuto a livello federale con 100 ore di apprendimento. L'attestato del corso è valido a vita ed è riconosciuto in tutti i Cantoni.
I requisiti per i responsabili della formazione professionale sono regolati dall'Ordinanza sulla formazione professionale (OFPr), in particolare negli articoli 44 e 45. Per determinate professioni, le ordinanze sulla formazione possono stabilire ulteriori requisiti tecnici. I percorsi di formazione pedagogico-professionale sono riconosciuti dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI).
Richiedere l'autorizzazione a formare
Un'azienda necessita di un'autorizzazione a formare rilasciata dall'ufficio cantonale della formazione professionale competente per poter formare apprendisti. I contratti di apprendistato possono essere conclusi solo dopo aver ottenuto l'autorizzazione.
La domanda va indirizzata all'autorità cantonale competente. Un elenco degli uffici cantonali della formazione professionale è disponibile su berufsbildung.ch; qui le aziende possono individuare l'interlocutore per il loro Cantone.
Nel Cantone Zurigo, il modulo «Domanda di autorizzazione a formare» e la «Scheda personale per i responsabili della formazione professionale» vanno presentati all'Ufficio dell'insegnamento medio e della formazione professionale, sezione Formazione nelle aziende.
Concludere e presentare il contratto di apprendistato
Il contratto di apprendistato, uniforme a livello nazionale, vale per tutte le formazioni iniziali triennali o quadriennali con certificato federale di capacità e per tutte le formazioni iniziali biennali con attestato federale di capacità. Deve essere compilato completamente e firmato dalle parti contraenti.
Il contratto va inviato in triplice copia all'ufficio cantonale della formazione professionale. Deve essere presente prima o al più tardi all'inizio della formazione professionale iniziale.
Accordi aggiuntivi possono essere concordati per iscritto, ad esempio una formazione complementare o supplementare in un'azienda esterna o indennizzi per spese di viaggio e pernottamento. Devono conformarsi alle prescrizioni legali, non devono violare i diritti fondamentali e vanno presentati insieme al contratto di apprendistato.
In caso di conoscenze preliminari specifiche alla professione o di un apprendistato già concluso, la formazione iniziale può essere ridotta di uno o due anni; l'annotazione viene apposta direttamente sul contratto di apprendistato. È possibile anche la dispensa da singole materie. Le relative domande necessitano delle firme di tutte le parti contraenti.
Apprendisti dall'estero: autorizzazioni e competenze
Un apprendistato in Svizzera è possibile a partire dai 15 anni; non esiste un'età massima. Gli apprendisti provenienti dall'estero necessitano di un permesso di soggiorno e, a seconda della provenienza, di un permesso di lavoro.
Il permesso di soggiorno va richiesto presso il Comune di domicilio, al più tardi entro due settimane dall'arrivo. Le persone provenienti da un paese UE o AELS non necessitano di un permesso di lavoro.
Per gli apprendisti provenienti da paesi extra-UE/AELS è necessario un permesso di lavoro. L'azienda formatrice annuncia la persona in formazione ed esegue i passi necessari per ottenere l'autorizzazione.
A seconda dello status – ad esempio status di rifugiato, ammissione provvisoria, status di protezione, richiesta d'asilo o mancanza di un valido status di soggiorno – il contratto di apprendistato deve essere approvato. Le autorità cantonali elencate dalla Segreteria di Stato della migrazione forniscono informazioni in merito.
Sorveglianza, consulenza e visite aziendali
Le autorità cantonali, perlopiù gli uffici della formazione professionale, sorvegliano l'intera formazione professionale iniziale: sia la parte aziendale che quella scolastica. La base legale è l'articolo 24 della Legge federale sulla formazione professionale (LFPr).
La sorveglianza include la consulenza e l'accompagnamento delle parti del contratto di apprendistato, nonché il coordinamento dei compiti di tutti i soggetti coinvolti. Per domande e richieste, le aziende si rivolgono all'ufficio cantonale della formazione professionale competente; l'elenco degli uffici è disponibile su berufsbildung.ch.
Nella parte aziendale, la sorveglianza controlla le disposizioni legali nel contratto di apprendistato, il loro rispetto da parte delle parti contraenti e la qualità della formazione nella pratica professionale. Ciò include anche i centri di corsi interaziendali e altri luoghi di formazione terzi comparabili. La sorveglianza verifica inoltre gli esami e altre procedure di qualificazione.
Le visite aziendali fanno parte dei compiti della sorveglianza, poiché consentono di verificare la qualità della formazione nella pratica professionale. Nel Cantone Argovia, l'Ispettorato delle professioni è responsabile della sorveglianza e media in caso di problemi nell'azienda formatrice.
In caso di difficoltà nel rapporto di apprendistato, si raccomanda innanzitutto un colloquio chiarificatore. La sorveglianza cantonale può consigliare e accompagnare le parti del contratto di apprendistato.
Compiti amministrativi durante l'apprendistato
Durante l'apprendistato possono rendersi necessarie una proroga del periodo di prova, una proroga della durata dell'apprendistato, la risoluzione del contratto di apprendistato o un cambio di formatore professionale. Anche le pubblicazioni di posti di apprendistato, le variazioni dei posti di apprendistato e i cambi di indirizzo rientrano nelle procedure ricorrenti.
Nel Cantone Zurigo, i dati per il contratto di apprendistato possono essere inseriti direttamente nel portale delle aziende formatrici; in alternativa, è disponibile un modulo da scaricare. La modalità di presentazione delle notifiche dipende dalle prescrizioni dell'autorità cantonale competente.
Da dove vengono le regole – e perché i Cantoni differiscono
La formazione professionale è sancita nella Costituzione federale (art. 63 Cost.). La Legge federale sulla formazione professionale (LFPr) e l'Ordinanza sulla formazione professionale (OFPr) stabiliscono le condizioni quadro centrali. Ogni formazione professionale iniziale è regolata inoltre da una propria ordinanza sulla formazione; l'elenco delle professioni offre una panoramica delle professioni regolamentate.
Il contratto di apprendistato è un particolare contratto di lavoro. La persona in formazione è anche una lavoratrice o un lavoratore, motivo per cui si applicano le disposizioni del Codice delle obbligazioni relative al contratto di lavoro, fatte salve le norme speciali per il contratto di apprendistato (art. 344-346a CO).
Per gli apprendisti valgono inoltre disposizioni di diritto pubblico per i lavoratori, tra cui le disposizioni di protezione per i giovani nella Legge sul lavoro (LLav). Altre emanazioni rilevanti sono la Legge sul tempo di lavoro (LTL), la Legge sull'eliminazione delle svantaggi delle persone disabili (LDis) e la Legge sulla parità dei sessi (LPar).
I Cantoni eseguono la maggior parte della legislazione sulla formazione professionale. Ciò include il rilascio o la revoca delle autorizzazioni a formare, l'approvazione dei contratti di apprendistato e la sorveglianza dei rapporti di apprendistato. La Confederazione stabilisce il quadro giuridico superiore; l'esecuzione può variare a seconda del Cantone.


