Two young engineers concentrating on precision work in a technical workshop, wearing safety goggles.
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Aziende formatrici

Approvazione del contratto di apprendistato: obblighi e autorità cantonali

Il contratto di apprendistato va concluso per iscritto ed esaminato e approvato dall'autorità cantonale competente. La base legale è l'art. 14 cpv.

L'approvazione è presupposto per la validità

Il contratto di apprendistato va concluso per iscritto ed esaminato e approvato dall'autorità cantonale competente. La base legale è l'art. 14 cpv. 2 LFPr; per l'approvazione non possono essere riscosse tasse (art. 14 cpv. 3 LFPr).

Il contratto deve essere disponibile prima o al più tardi all'inizio della formazione professionale di base. Se si omette la conclusione o il contratto non viene presentato oppure viene presentato in ritardo, il rapporto di apprendistato resta sottoposto alle disposizioni della LFPr (art. 14 cpv. 6 LFPr).

Il contratto di apprendistato è equiparato al contratto individuale di lavoro (CO art. 344–346a), ma regola inoltre la formazione. Il modulo nazionale uniforme vale per le formazioni di base triennali o quadriennali con attestato federale di capacità (AFC) e per le formazioni di base biennali con attestato federale professionale (AFP).

Il modulo è disponibile online nelle quattro lingue nazionali sul sito berufsbildung.ch sotto «Contratto di apprendistato dalla A alla Z» nonché in forma stampata.

Preliminare: l'autorizzazione alla formazione dell'azienda

Le aziende formatrici necessitano di un'autorizzazione cantonale alla formazione per poter concludere contratti di apprendistato. Per la registrazione dei contratti di apprendistato nel portale bernese delle aziende formatrici è presupposto un'autorizzazione alla formazione per la rispettiva professione.

Prima della domanda, le aziende stabiliscono quale professione da apprendista e quale tipo di formazione – biennale, triennale o quadriennale – intendono offrire. Informazioni in merito sono fornite dagli ispettori e dalle ispettrici professionali competenti.

L'azienda designa una formatrice o un formatore professionale e pianifica un possibile svolgimento della formazione. In seguito presenta il modulo «Domanda di autorizzazione alla formazione» con la «Scheda personale per i responsabili della formazione professionale» presso l'ufficio cantonale.

Dove viene esaminato il contratto

L'autorità cantonale competente esamina e approva il contratto di apprendistato. La pagina «Sportelli cantonali» su berufsbildung.ch elenca i punti di contatto degli uffici della formazione professionale dei Cantoni.

Nel Canton Berna è competente l'Ufficio della scuola media e della formazione professionale: Kasernenstrasse 27, casella postale, 3000 Berna 22, telefono +41 31 633 87 00, e-mail [email protected]. Nel Canton Zurigo elabora i contratti di apprendistato l'Ufficio della scuola media e della formazione professionale, settore Formazione aziendale: Ausstellungsstrasse 80, 8090 Zurigo, telefono +41 43 259 77 00, e-mail [email protected].

Per domande sull'autorizzazione alla formazione e sulla procedura, le aziende si rivolgono al loro ufficio cantonale della formazione professionale. Nel Canton Berna anche le variazioni dei dati aziendali e delle formatrici e dei formatori professionali nonché i contratti di apprendistato presentati richiedono l'approvazione dell'ufficio.

Compilazione e presentazione: quattro vie a confronto

Il portale dell'ufficio cantonale della formazione professionale consente la compilazione e la presentazione digitali, senza carta. È a disposizione delle aziende formatrici nei Cantoni dotati di un tale portale.

Il modulo interattivo è disponibile come PDF e può essere compilato digitalmente. Per la firma e la presentazione viene stampato; nel Canton Zurigo il modulo può anche essere scaricato come file Word.

Con la stampa in serie tramite una tabella Excel è possibile creare un numero illimitato di contratti di apprendistato in un solo passaggio. Il programma per i contratti di apprendistato gestisce centralmente i contratti di apprendistato e i rapporti di formazione di diversi apprendisti, ma è disponibile solo per Windows e richiede un'installazione con diritti di amministratore.

Nel Canton Zurigo il modulo completamente compilato deve essere firmato da tutte le parti e presentato in triplice copia; i contratti manoscritti non vengono accettati. L'esame può durare fino a otto settimane durante l'alta stagione. Nel Canton Berna la presentazione avviene digitalmente tramite il portale delle aziende formatrici.

Passi per l'approvazione del contratto di apprendistato

  1. Richiedere l'autorizzazione alla formazionePresupposto per la conclusione del contratto; avviene presso l'ufficio cantonale della formazione professionale.
  2. Compilare il contratto di apprendistatoCon il modulo nazionale tramite il portale o come file PDF/Word.
  3. Firmare e presentareTutte le parti firmano; nel Canton Zurigo in triplice copia, digitalmente o per posta.
  4. Esame da parte dell'autorità cantonaleDurata fino a otto settimane in alta stagione; approvazione necessaria per la validità.
  5. Iscrizione alla scuola professionaleAvviene automaticamente; orari delle lezioni e piano di studi inviati per posta.

Possibilità di presentazione a confronto

Portale digitale (Canton Berna)
Rispetto delle prescrizioni: presentazione digitale tramite il portale delle aziende formatrici.
Modulo PDF (compilato digitalmente)
Stampare, firmare e inviare per posta; possibile anche a Zurigo.
File Word (Canton Zurigo)
Scaricare ed elaborare; su computer con Windows.
Stampa in serie con Excel
Per più contratti; utilizzabile solo su Windows con diritti di amministratore.

Cosa deve contenere il contratto

Il contratto di apprendistato indica la denominazione esatta della professione e la durata della formazione; entrambi devono corrispondere alla relativa ordinanza sulla formazione. Vengono fissati anche l'inizio e la fine dell'apprendistato.

Il contratto contiene il salario per i singoli anni di apprendistato, l'orario di lavoro settimanale e il diritto alle vacanze. Il periodo di prova dura da uno a tre mesi e può essere prolungato al massimo a sei mesi.

L'azienda si impegna a impartire una formazione regolare. La persona in apprendistato si impegna a frequentare le lezioni alla scuola professionale e i corsi interaziendali.

Fatti importanti sul contratto di apprendistato

Termine per la presentazione
Prima o al più tardi all'inizio della formazione professionale di base.
Obbligo di firma
Azienda formatrice, persona in apprendistato e, se minorenne, anche i genitori.

Firme e accordi complementari

L'azienda formatrice e la persona in apprendistato firmano il contratto. Se la persona in apprendistato ha meno di 18 anni, firmano anche i genitori.

Azienda formatrice e persona in apprendistato possono concordare per iscritto accordi aggiuntivi. Esempi sono una formazione complementare o supplementare presso un'azienda esterna nonché indennità di trasferta e di pernottamento.

Gli accordi supplementari devono conformarsi alle prescrizioni legali e non devono violare i diritti fondamentali. Vanno presentati insieme al contratto di apprendistato.

Riduzione, dispensa e prolungamento

In caso di conoscenze preliminari specifiche alla professione o di un apprendistato già concluso, la formazione professionale di base può essere ridotta di uno o due anni. La riduzione può essere annotata direttamente sul contratto di apprendistato.

Le persone in apprendistato possono anche essere dispensate da singole materie. Le relative domande vanno presentate con le firme di tutte le parti contraenti.

Un prolungamento viene preso in considerazione ad esempio in caso di risultati scolastici insufficienti o di un esame non superato. Sulla riduzione, sul prolungamento e sulla dispensa decidono le consulenti e i consulenti per la formazione su richiesta delle parti del contratto di apprendistato.

Dopo l'approvazione: iscrizione e documenti

L'iscrizione alla scuola professionale avviene automaticamente in collegamento con il contratto di apprendistato; non sono necessari passi aggiuntivi da parte della persona in apprendistato. Orari delle lezioni, piano di studi e sedi delle lezioni vengono consegnati per posta.

Dopo l'approvazione, la persona in apprendistato riceve la guida attraverso l'apprendistato, l'ordinanza sulla formazione e il piano di formazione della professione. Il contratto di apprendistato è valido non appena è stato firmato e approvato dall'ufficio cantonale della formazione professionale competente.

Nel Canton Lucerna l'azienda formatrice può registrare il contratto digitalmente nel portale Formazione professionale. L'ufficio informa la persona in apprendistato via e-mail sullo stato dell'approvazione; l'approvazione e ulteriori informazioni sull'inizio dell'apprendistato le vengono comunicate direttamente dall'azienda formatrice.

Apprendisti senza permesso di soggiorno svizzero: ostacoli aggiuntivi

Un apprendistato in Svizzera è possibile dai 15 anni; non esiste un'età massima. Poiché è considerata un'attività lavorativa, occorre un permesso di soggiorno e, a seconda della provenienza, un permesso di lavoro.

Il permesso di soggiorno va richiesto presso il Comune di domicilio, al più tardi entro due settimane dall'arrivo. Le persone provenienti da un paese UE/AELS non necessitano di un permesso di lavoro.

Per le persone provenienti da paesi extra UE/AELS, l'azienda formatrice deve annunciarle e svolgere i passi per ottenere il permesso di lavoro. A seconda dello status della persona in apprendistato, anche il contratto di apprendistato deve essere approvato; le autorità cantonali elencate dalla Segreteria di Stato della migrazione forniscono informazioni in merito.

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