Kantonale Zulassung im Gesundheitswesen: BAB und OKP-Zulassung müssen beide vorliegen für selbständige Tätigkeit.; Seit 1. Januar 2022 sind Kantone zuständig für OKP-Zulassungen.; Höchstzahlen gelten seit 2021 für bestimmte Fachgebiete ab 1. Juli 2025.
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Autorizzazioni

Riconoscere l’obbligo di autorizzazione: ammissione OKP cantonale

La necessità di un’autorizzazione cantonale per un’attività dipende dalle normative del singolo Cantone.

Obbligo di autorizzazione cantonale: esempi dal settore sanitario

La necessità di un’autorizzazione cantonale per un’attività dipende dalle normative del singolo Cantone. Nel settore sanitario, l’autorizzazione all’esercizio della professione o all’esercizio dell’impresa va distinta dall’ammissione all’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (OKP).

Nel Canton Argovia, farmacie e drogherie necessitano di un’autorizzazione all’esercizio dell’impresa (§ 25 della Legge sulla sanità; Canton Argovia). Tale autorizzazione è richiesta anche alle organizzazioni e alle istituzioni che, secondo la legislazione sull’assicurazione malattie, rientrano tra i prestatori di servizi ambulatoriali, nonché alle istituzioni che svolgono ricerca medica sull’essere umano, purché questa non sia già coperta da altre autorizzazioni (Canton Argovia).

L’elenco «Professioni e attività regolamentate in Svizzera» dell’SVMTR indica quali professioni e attività sono regolamentate a livello nazionale. Serve come orientamento, ma non sostituisce la consultazione del diritto cantonale vigente.

Distinguere l’autorizzazione all’esercizio della professione dall’ammissione OKP

L’autorizzazione cantonale all’esercizio della professione o all’esercizio dell’impresa stabilisce se una persona può esercitare una determinata professione. L’ammissione all’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (OKP) regola invece se le prestazioni possono essere fatturate a carico dell’assicurazione di base.

Nel Canton Zurigo, la Direzione della sanità verifica se i prestatori di servizi ambulatoriali possono fatturare a carico dell’OKP ed emette una decisione formale di ammissione (zh.ch). Questa verifica riguarda la fatturazione tramite l’assicurazione di base, non solo l’autorizzazione generale all’esercizio della professione (zh.ch).

L’ammissione OKP è necessaria solo a chi presta servizi a carico dell’assicurazione di base (zh.ch). Chi fattura esclusivamente in regime privato non ne ha bisogno; tuttavia, potrebbe comunque essere necessaria un’autorizzazione all’esercizio della professione.

Gruppi professionali con ammissione OKP

Possono richiedere l’ammissione OKP farmaciste e farmacisti, medici, chiropratici, ergoterapisti, consulenti alimentari, ostetriche, logopedisti, neuropsicologi, specialisti in cure infermieristiche, fisioterapisti, podologi, psicoterapeuti con formazione psicologica nonché odontoiatri (zh.ch; gsi.be.ch). I Cantoni Berna e Zurigo elencano gli stessi gruppi professionali.

Presupposto è l’esercizio indipendente della professione in proprio nome e per proprio conto. Chi intende operare a carico dell’OKP nel Canton Berna necessita di un’ammissione cantonale (gsi.be.ch).

Gruppi professionali con e senza ammissione OKP nel Canton Zurigo

  • Con ammissione OKPFarmaciste e farmacisti, medici, chiropratici, ergoterapisti, consulenti alimentari, ostetriche, logopedisti, neuropsicologi, specialisti in cure infermieristiche, fisioterapisti, podologi, psicoterapeuti con formazione psicologica, odontoiatri
  • Senza ammissione OKPAgopuntori, igienisti dentali, droghieri, responsabili di laboratorio, medici complementari non medici, optometristi, osteopati, massaggiatori medici, estetisti

Gruppi professionali senza ammissione OKP a Zurigo

Nel Canton Zurigo, agopuntori, igienisti dentali, droghieri e responsabili di laboratorio non possono richiedere l’ammissione OKP (zh.ch). Lo stesso vale per i medici complementari non medici, gli optometristi, gli osteopati, i massaggiatori medici e gli estetisti (zh.ch).

L’assenza di ammissione OKP non significa che l’attività non richieda alcuna autorizzazione. Indica soltanto che non è possibile fatturare a carico dell’assicurazione di base; le norme cantonali sull’esercizio della professione restano immutate. Nel Canton Zurigo, medici complementari, estetisti, massaggiatori medici e neuropsicologi non necessitano di un’autorizzazione all’esercizio della professione (zh.ch).

Naturopatia: specializzazioni e requisiti cantonali

La professione di naturopata con diploma federale comprende quattro specializzazioni: medicina ayurvedica, omeopatia, medicina tradizionale cinese (MTC) e medicina naturale tradizionale europea (MNTE) (gsi.be.ch).

Nel Canton Berna è necessario un diploma federale dell’esame professionale superiore o un titolo estero riconosciuto equivalente dalla Croce Rossa Svizzera in una di queste specializzazioni. Sono inoltre richiesti affidabilità, garanzia di un esercizio impeccabile della professione, padronanza di una lingua ufficiale e iscrizione nel Registro nazionale delle professioni sanitarie (NAREG) (gsi.be.ch).

In Argovia, ai sensi del § 4 della Legge sulla sanità, una persona che esercita in modo indipendente dal punto di vista professionale necessita di un’autorizzazione all’esercizio della professione se accerta o tratta malattie, lesioni, altri pregiudizi alla salute, disturbi della salute fisica o psichica o gravidanze. Ciò vale se l’accertamento o il trattamento avviene secondo le conoscenze delle scienze riconosciute o nell’ambito della ricerca scientifica (Canton Argovia).

Nel Canton Berna esiste un’eccezione per i naturopati in preparazione all’esame professionale superiore. Chi svolge il modulo 7 «Pratica professionale sotto mentorato» sotto la supervisione tecnica di un mentore o di una mentrice con autorizzazione all’esercizio della professione, non necessita di tale autorizzazione durante il periodo di mentorato (gsi.be.ch).

Requisiti per l’autorizzazione all’esercizio della professione nel Canton Berna

  • Diploma federale dell’esame professionale superiore in una delle quattro specializzazioni (Ayurveda, omeopatia, MTC, MNTE)
  • Riconoscimento di un titolo estero equivalente da parte della Croce Rossa Svizzera
  • Prova di affidabilità e di esercizio impeccabile della professione
  • Padronanza di una lingua ufficiale (tedesco, francese, italiano)
  • Iscrizione nel Registro nazionale delle professioni sanitarie (NAREG)

Terapie complementari: obbligo di autorizzazione cantonale secondo il metodo

Ad Appenzello Interno, i terapisti complementari generalmente non necessitano di un’autorizzazione all’esercizio della professione; di conseguenza, non è prescritta nemmeno una formazione specifica. L’obbligo di autorizzazione per singoli metodi resta tuttavia impregiudicato.

I terapisti complementari non possono tuttavia esercitare attività attribuibili a una professione soggetta ad autorizzazione o non consentite senza autorizzazione. Per Appenzello Interno, la fonte rinvia all’art. 11 della Legge sulla sanità.

La sola denominazione «terapia complementare» non decide sull’obbligo di autorizzazione. Determinante è se il metodo concretamente esercitato rientri in un obbligo di autorizzazione cantonale.

Cambio di Cantone e attestati extracantonali

Secondo la sentenza DTF 125 I 322, la Legge sul mercato interno si applica alla circolazione di merci e servizi, ma non allo stabilimento. È compatibile con la libertà di commercio e d’industria vietare l’esercizio indipendente della professione a praticanti non medici privi di una formazione sufficiente.

Un attestato di capacità extracantonale per la naturopatia non conferisce, nemmeno in base alla Legge sul mercato interno, alcun diritto a un’autorizzazione, se l’altro Cantone persegue consapevolmente un livello di protezione più basso. Nella causa decisa, un esame di praticante superato nel Canton Appenzello Esterno non fondava alcun diritto a un’autorizzazione nel Canton Zurigo (DTF 125 I 322).

Il rilascio iniziale di un’autorizzazione all’esercizio della professione costa CHF 300 nel Canton Berna (gsi.be.ch). Se esiste già un’autorizzazione all’esercizio della professione valida di un altro Cantone, il rilascio è gratuito (gsi.be.ch).

Domanda e procedura a Zurigo e Berna

Nel Canton Zurigo, la domanda non può essere presentata alla Direzione della sanità prima di tre mesi dalla data prevista per l’inizio dell’attività (zh.ch). In questo Cantone, l’autorizzazione all’esercizio della professione è necessaria per gli operatori sanitari che intendono esercitare in modo professionalmente autonomo (zh.ch).

Un numero ZSR viene generalmente assegnato a persone fisiche che esercitano un’attività lucrativa indipendente (zh.ch). Per la richiesta di un numero ZSR valgono prescrizioni specifiche.

Il Canton Berna gestisce le autorizzazioni all’esercizio della professione tramite il portale online SIRONA; l’accesso avviene con il login AGOV/BE (gsi.be.ch). Il conto è personalizzato e deve essere gestito personalmente; per la registrazione va utilizzato un indirizzo e-mail privato (gsi.be.ch).

Prima di un cambio di Cantone, occorre contattare la Direzione della sanità competente del nuovo Cantone. I presupposti sono regolati a livello cantonale.

Procedura per la richiesta di un’autorizzazione all’esercizio della professione nel Canton Berna

  1. Registrazione nel portale online SIRONA
  2. Accesso con login AGOV/BE
  3. Utilizzo di un indirizzo e-mail privato
  4. Presentazione della domanda con tutti i documenti necessari
  5. Esame da parte della Direzione della sanità di Berna

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