
Aziende formatrici
Assumere apprendisti: salario, assicurazioni e obblighi di notifica
La legge non prevede un salario minimo per gli apprendisti. Le associazioni professionali forniscono raccomandazioni seguite dalla maggior parte delle aziende formatrici.
Salario durante l’apprendistato: nessun minimo legale, ma raccomandazioni
La legge non impone un salario minimo per gli apprendisti. Le associazioni professionali emanano delle raccomandazioni, alle quali si attiene la maggior parte delle aziende formatrici.
L’azienda e la persona in formazione concordano il salario prima della firma del contratto di apprendistato. L’importo pattuito vale per tutti gli anni di apprendistato e non può essere rinegoziato dopo la sottoscrizione.
Il salario aumenta generalmente con ogni anno di formazione. La sua entità dipende dal campo professionale, dal settore, dal luogo di lavoro e dalle dimensioni dell’azienda.
Per gli inizi di apprendistato nel 2027, l’Associazione svizzera degli impiegati di commercio raccomanda per le professioni di impiegata/impiegato di commercio AFC e specialista del commercio al dettaglio AFC un salario mensile di CHF 840 nel 1° anno, CHF 1’060 nel 2° e CHF 1’530 nel 3° anno di apprendistato. Per le professioni di impiegata/impiegato di commercio AFP e assistente del commercio al dettaglio AFP, le raccomandazioni sono di CHF 840 nel 1° e CHF 1’060 nel 2° anno; tutti gli importi si riferiscono a 13 mensilità. I dettagli sono riportati nelle raccomandazioni salariali dell’Associazione svizzera degli impiegati di commercio.
Oltre alle raccomandazioni nazionali, possono vigere accordi regionali, ad esempio nel Canton Sciaffusa. Nel Canton Zurigo le indennità minime possono essere regolamentate in modo vincolante; nel Canton Ticino esistono salari minimi legali per tutte le professioni formative.
Per i salari orientativi suddivisi per professione con conclusione AFP o AFC, berufsberatung.ch offre dati e link alle associazioni professionali competenti. Nel contratto di apprendistato possono inoltre essere concordati gratificazioni e indennità, ad esempio per abbigliamento, trasporti, carovita, vitto o dispositivi elettronici.
Raccomandazioni salariali per apprendisti per professione e anno di apprendistato (2027)
- Impiegata/impiegato di commercio AFC – 1° annoCHF 840
- Impiegata/impiegato di commercio AFC – 2° annoCHF 1’060
- Impiegata/impiegato di commercio AFC – 3° annoCHF 1’530
- Specialista del commercio al dettaglio AFC – 1° annoCHF 840
- Specialista del commercio al dettaglio AFC – 2° annoCHF 1’060
- Specialista del commercio al dettaglio AFC – 3° annoCHF 1’530
- Impiegata/impiegato di commercio AFP – 1° annoCHF 840
- Impiegata/impiegato di commercio AFP – 2° annoCHF 1’060
- Assistente del commercio al dettaglio AFP – 1° annoCHF 840
- Assistente del commercio al dettaglio AFP – 2° annoCHF 1’060
Differenze cantonali nelle regolamentazioni salariali e assicurative
- Canton Zurigo
- Indennità minime regolamentate in modo vincolante; necessaria autorizzazione alla formazione
- Canton Ticino
- Salari minimi legali per tutte le professioni formative
- Sciaffusa
- Possibili accordi regionali
- Nazionale
- Nessun salario minimo legale, solo raccomandazioni delle associazioni
Contributi sociali e assicurazioni per gli apprendisti
Fino al 31 dicembre dell’anno in cui compiono 17 anni, gli apprendisti sono esonerati dai contributi AVS, AI, IPG e AD. Dal 1° gennaio dell’anno in cui compiono 18 anni, questi contributi vengono detratti dal salario; la detrazione per AVS, AI e IPG ammonta al 5,3 per cento (stato 2026).
Il premio per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni professionali e le malattie professionali è interamente a carico del datore di lavoro. La persona in formazione sostiene il premio per l’assicurazione contro gli infortuni non professionali, salvo diversa disposizione nel contratto di apprendistato.
La previdenza professionale viene applicata raramente agli apprendisti. L’obbligo assicurativo sussiste se la persona in formazione ha compiuto 17 anni e il reddito annuo supera i CHF 22’680; azienda e persona in formazione versano i contributi ciascuno per metà.
L’assicurazione malattia secondo la LAMal è obbligatoria per ogni persona residente in Svizzera. I premi possono essere addebitati tramite il salario se previsto dal diritto cantonale o concordato; le detrazioni per un’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia devono essere disciplinate nel contratto di apprendistato o nel contratto collettivo di lavoro.
Il salario lordo è il salario prima delle detrazioni, il salario netto è l’importo dopo le detrazioni, che viene versato sul conto bancario.
Contributi assicurativi e obblighi per gli apprendisti dai 18 anni
- Assicurazione contro gli infortuni professionali
- Interamente a carico del datore di lavoro
- Assicurazione contro gli infortuni non professionali
- A carico dell’apprendista (salvo diverso accordo)
- Assicurazione malattia secondo la LAMal
- Obbligatoria per tutte le persone residenti in Svizzera
Obblighi di notifica e disposizioni contrattuali
Il contratto di apprendistato, uniforme a livello nazionale, vale per le formazioni di base triennali o quadriennali con AFC e per le formazioni di base biennali con AFP. Deve essere compilato completamente e firmato in triplice copia presso l’ufficio cantonale prima o al più tardi all’inizio della formazione professionale di base.
Nel Canton Zurigo, le aziende formatrici necessitano di un’autorizzazione alla formazione cantonale per poter stipulare contratti di apprendistato. La domanda di autorizzazione alla formazione e la scheda personale per i responsabili della formazione professionale devono essere presentate all’Ufficio della scuola media e della formazione professionale, sezione Formazione aziendale.
Nel Canton Zurigo, il contratto di apprendistato può essere scaricato come modulo e compilato, oppure creato direttamente nel portale delle aziende formatrici.
Accordi scritti aggiuntivi, ad esempio per indennità di trasferta o di pernottamento e formazioni supplementari, non devono violare disposizioni legali o diritti fondamentali. Devono essere presentati insieme al contratto di apprendistato.
In caso di conoscenze preliminari specifiche alla professione o di un apprendistato già concluso, la formazione può essere ridotta di uno o due anni. La riduzione viene annotata direttamente nel contratto di apprendistato.
Gli apprendisti hanno diritto a cinque settimane di vacanze all’anno fino al compimento del 20° anno di età. Percepiranno il salario anche per la frequenza della scuola professionale e dei corsi interaziendali, purché questi rientrino nell’orario di lavoro, e hanno un adeguato diritto di co-decisione in azienda e nella scuola professionale.
Importanti obblighi di notifica e scadenze contrattuali nell’ambito dell’apprendistato
- Presentare il contratto di apprendistato prima dell’inizio della formazionePresso l’ufficio cantonale (firmato in triplice copia)
- Richiedere l’autorizzazione alla formazione nel Canton ZurigoPrima della firma del contratto di apprendistato
- Documentare la riduzione della durata dell’apprendistatoAnnotarla direttamente nel contratto di apprendistato
- Diritto alle vacanze dal 20° anno di età5 settimane all’anno (fino al compimento del 20° anno di età)


