Two young engineers concentrating on precision work in a technical workshop, wearing safety goggles.
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Aziende formatrici

Far approvare il contratto di apprendistato: obblighi e uffici cantonali

Il contratto di apprendistato è equiparato al contratto individuale di lavoro (art. 344-346a CO), ma disciplina inoltre la formazione professionale.

Perché il contratto di apprendistato deve essere approvato

Il contratto di apprendistato è equiparato al contratto individuale di lavoro (art. 344-346a CO), ma disciplina inoltre la formazione professionale. Deve essere stipulato per iscritto ed è esaminato e approvato dall'autorità cantonale competente.

Il modello nazionale uniforme di contratto di apprendistato vale per le formazioni professionali iniziali (FPI) di tre o quattro anni con attestato federale di capacità (AFC) e per le FPI biennali con attestato federale professionale (AFP). Il contratto deve essere concluso prima o al più tardi all’inizio della formazione professionale iniziale.

Presupposti per la conclusione del contratto

Le aziende formatrici necessitano di un'autorizzazione alla formazione cantonale per formare gli apprendisti e concludere contratti di apprendistato. Senza questa autorizzazione, la conclusione del contratto non è possibile.

Il contratto di apprendistato deve essere redatto per iscritto. Gli accordi verbali non sono sufficienti per la validità del contratto.

Come compilare il contratto di apprendistato

Il portale dell’Ufficio cantonale della formazione professionale consente di compilare il contratto di apprendistato elettronicamente e di inviarlo senza carta. Questa possibilità esiste nei Cantoni che gestiscono un portale digitale.

Il modulo PDF interattivo può essere compilato digitalmente, ma per la firma e l’invio deve essere stampato. È adatto alle aziende che non hanno accesso a un portale cantonale.

Grazie alla stampa in serie da una tabella Excel, le aziende possono creare qualsiasi numero di contratti di apprendistato in un unico passaggio. Questo facilita la gestione di più contratti.

Il programma per i contratti di apprendistato gestisce centralmente i contratti e i rapporti di formazione di diversi apprendisti. È disponibile solo per Windows e richiede diritti di amministratore per l’installazione.

Differenze cantonali nell’invio

Nel Canton Zurigo, per l’invio postale sono necessarie tre copie completamente compilate e firmate da tutte le parti. I contratti manoscritti non vengono accettati; digitalmente, le aziende formatrici possono inviare il contratto tramite il portale per le aziende formatrici (LB-Services).

L’Ufficio delle scuole medie e della formazione professionale del Canton Zurigo esamina il contratto e lo approva se tutto è in ordine. L’esame può richiedere fino a otto settimane durante il periodo di punta.

Nel Canton Berna, le aziende formatrici possono registrare i contratti tramite il portale per le aziende formatrici e inviarli digitalmente. Anche l’Ufficio delle scuole medie e della formazione professionale (MBA) li approva digitalmente.

Cosa viene regolamentato nel contratto di apprendistato

Il contratto fissa la denominazione della professione, la durata nonché l’inizio e la fine della formazione professionale iniziale. Regola anche il periodo di prova, che dura da uno a tre mesi e può essere prolungato al massimo a sei mesi.

Vengono fissati inoltre l’orario di lavoro settimanale, il salario per ogni anno di apprendistato e il diritto alle vacanze. Gli apprendisti si impegnano a frequentare la scuola professionale e i corsi interaziendali; l’azienda si impegna a fornire una formazione adeguata.

Fatti importanti sul contratto di apprendistato in Svizzera

Regolamentazione salariale
Salario annuale fissato nel contratto
Diritto alle vacanze
Regolamentazione riportata nel contratto

Firma e processo di approvazione

Il contratto di apprendistato viene firmato dall’azienda formatrice e dalla persona in formazione. Se quest’ultima ha meno di 18 anni, devono firmare anche i genitori.

Solo con le firme necessarie il contratto può essere presentato all’Ufficio cantonale della formazione professionale. È valido non appena è firmato e approvato dall’autorità cantonale competente.

Dopo l’approvazione: iscrizione automatica e documenti

Con la firma, la persona in formazione viene iscritta automaticamente alla scuola professionale. Non è necessaria un’iscrizione separata; le informazioni sugli orari e sui luoghi delle lezioni arrivano per posta.

Dopo l’approvazione, gli apprendisti ricevono la guida attraverso l’apprendistato, l’ordinanza sulla formazione della professione scelta e il piano di formazione. Questi documenti illustrano il rapporto di apprendistato e la formazione.

Possibilità di modifica e risoluzione del contratto

Durante il periodo di prova, entrambe le parti possono rescindere il contratto di apprendistato in qualsiasi momento con un termine di preavviso di sette giorni. Durante l’intera formazione professionale iniziale è possibile una risoluzione consensuale.

In presenza di motivi gravi, da valutare rigorosamente, ogni parte può risolvere il contratto unilateralmente e senza preavviso. Tra questi rientrano, ad esempio, l’incapacità professionale o personale della formatrice o del formatore, nonché un sovraccarico fisico o psichico o un pericolo per la persona in formazione.

Se l’altra parte lo richiede, la parte che recede deve motivare per iscritto la risoluzione senza preavviso. In caso di risoluzione anticipata da parte delle parti contraenti, l’azienda formatrice deve informare immediatamente l’autorità cantonale.

L’autorità cantonale può porre fine al rapporto di apprendistato revocando l’autorizzazione alla formazione o risolvendolo anticipatamente, se la formazione nella pratica professionale è insufficiente o se le formatrici e i formatori non soddisfano i presupposti legali o violano i doveri. Può cercare di raggiungere un accordo o la continuazione dell’apprendistato in un’altra azienda.

Come basi giuridiche per la risoluzione sono indicati l’art. 346 CO nonché gli art. 337, 337c e 337d CO. Viene menzionato anche l’art. 11 OFPr.

Particolarità per gli apprendisti stranieri

Gli apprendisti provenienti da Stati UE/AELS non necessitano di unpermesso di lavoro. Le persone provenienti da Stati extra-UE/AELS ne hanno bisogno; l’azienda formatrice si occupa delle procedure necessarie e presenta la domanda alle autorità cantonali della migrazione.

A seconda dello status della persona in formazione, anche il contratto di apprendistato deve essere approvato. Informazioni al riguardo sono fornite dalle autorità cantonali elencate dalla Segreteria di Stato della migrazione.

Punti di contatto per domande

A seconda del Cantone, l’ufficio competente si chiama Ufficio della formazione professionale, Ufficio per la formazione professionale o Ufficio delle scuole medie e della formazione professionale (MBA); in parte si tratta di un servizio o di una sezione specializzata. Sono citati concretamente l’Ufficio delle scuole medie e della formazione professionale, Sezione formazione aziendale, a Zurigo, l’MBA del Canton Berna e l’Ufficio per la formazione professionale e le scuole medie di Nidvaldo.

A Zurigo, la Sezione formazione aziendale è raggiungibile all’Ausstellungsstrasse 80, 8090 Zurigo: telefono +41 43 259 77 00, e-mail [email protected]. Per il supporto relativo al portale bernese per le aziende formatrici valgono il telefono 031 636 88 88 e l’indirizzo e-mail [email protected].

L’Ufficio per la formazione professionale e le scuole medie di Nidvaldo è raggiungibile alla Robert-Durrer-Strasse 4, casella postale 1241, 6371 Stans: telefono 041 618 74 33, e-mail [email protected]. Per gli apprendisti, in caso di domande o difficoltà durante l’apprendistato, anche l’ufficio di orientamento professionale del rispettivo Cantone è un punto di contatto.

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