
Autorizzazioni
Obbligo di autorizzazione: quali attività richiedono un'autorizzazione cantonale
Nel sistema sanitario svizzero occorre distinguere due autorizzazioni separate: l'autorizzazione all'esercizio della professione (AEP) e l'ammissione all'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOCM).
Autorizzazione cantonale: cosa devono sapere gli operatori sanitari
Nel sistema sanitario svizzero occorre distinguere due autorizzazioni separate: l'autorizzazione all'esercizio della professione (AEP) e l'ammissione all'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOCM). L'AEP consente l'esercizio autonomo di una professione medica o sanitaria, mentre l'ammissione AOCM permette di fatturare le prestazioni a carico dell'assicurazione di base. Entrambe sono rilasciate dai Cantoni.
Solo quando sono presenti entrambe le autorizzazioni un operatore sanitario può esercitare in modo indipendente e fatturare tramite le casse malati. Per la fatturazione tecnica è inoltre necessario richiedere un numero ZSR presso SASIS SA.
Quali professioni richiedono un'autorizzazione cantonale
L'obbligo di autorizzazione cantonale sussiste per tutte le professioni mediche e sanitarie regolamentate. Tra queste vi sono medici, farmacisti, chiropratici, dentisti e psicoterapeuti psicologici (elenco di Swissuniversities).
Sono interessati anche gli infermieri diplomati, i fisioterapisti, i terapisti occupazionali, i consulenti alimentari, le ostetriche, i logopedisti, i neuropsicologi e i podologi. Gli elenchi cantonali di Berna, Basilea Città e Zurigo elencano queste professioni.
Autorizzazione all'esercizio della professione (AEP): quando è necessaria?
L'autorizzazione all'esercizio della professione (AEP) è l'autorizzazione cantonale per l'esercizio autonomo di una professione sanitaria. È necessaria per l'attività indipendente in uno studio proprio, per la partecipazione a uno studio o per la direzione medica.
Gli specialisti dipendenti necessitano dell'AEP se lavorano con responsabilità professionale propria, ad esempio a nome di una SA o di una Sagl. I medici assistenti senza responsabilità propria in ospedale, invece, non ne hanno bisogno (fonte Basilea Città).
Ammissione AOCM: fatturazione con l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
L'ammissione AOCM autorizza a prestare e fatturare servizi ambulatoriali a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Essa è necessaria oltre all'AEP (Direzione della sanità di Zurigo).
Dal 1° gennaio 2022 i Cantoni sono competenti per l'ammissione di tutti i fornitori di prestazioni ambulatoriali. I criteri sono stabiliti dalla LAMal e dall'OAMal.
Per i medici valgono, tra l'altro, i seguenti requisiti: almeno tre anni di attività in un istituto di perfezionamento riconosciuto in Svizzera nella specialità richiesta, prova delle competenze linguistiche e adesione a una comunità di riferimento certificata del fascicolo elettronico del paziente. Eccezioni alla regola dei tre anni sono previste solo in caso di sottocopertura nell'assistenza di base.
Professioni e attività senza ammissione AOCM
Non tutte le professioni sanitarie possono fatturare prestazioni a carico dell'AOCM. Secondo l'elenco della Direzione della sanità di Zurigo, agopuntori, igienisti dentali, droghieri, optometristi, osteopati, massaggiatori medici, specialisti di laboratorio (medici complementari non medici) ed estetisti non hanno diritto a un'ammissione AOCM.
Questi gruppi professionali possono tuttavia necessitare di un'AEP se esercitano in modo autonomo. La fatturazione avviene esclusivamente tramite assicurazioni complementari o privatamente.
Regolamentazioni cantonali diverse
I requisiti concreti e le procedure per l'AEP e l'ammissione AOCM variano da Cantone a Cantone. Competenti sono gli uffici cantonali come i Servizi medici del Dipartimento della sanità di Basilea Città, l'Ufficio dell'approvvigionamento sanitario di Berna o la Direzione della sanità di Zurigo.
Dalla revisione della LAMal del 2022, i Cantoni sono competenti per l'ammissione AOCM. Essi verificano i criteri in modo autonomo ed emanano una decisione formale di ammissione. Il sito web del Cantone fornisce informazioni sui dettagli.
Presentazione della domanda, tasse e durata del trattamento
La domanda per l'ammissione AOCM può essere presentata al più presto tre mesi prima dell'inizio dell'attività. Con documenti completi, il tempo di elaborazione è di circa sei settimane. Non è consentito iniziare a lavorare prima di ottenere l'autorizzazione (Direzione della sanità di Zurigo).
Le tasse per l'AEP variano da Cantone a Cantone e si situano tra 200 e 1000 franchi. Per l'ammissione AOCM si aggiungono costi supplementari. Gli importi esatti vanno richiesti all'ufficio cantonale competente.
Numeri massimi: quando i Cantoni limitano l'ammissione
Dal 2021 i Cantoni possono fissare numeri massimi per l'ammissione AOCM per determinate specialità mediche. La limitazione riguarda singole specializzazioni, mentre l'assistenza di base (medicina interna generale, pediatria, psichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza) rimane aperta quasi ovunque.
Il Consiglio federale ha stabilito nel giugno 2021 i principi metodologici per i numeri massimi. Dal 1° luglio 2025 i Cantoni devono determinare i numeri massimi secondo questo nuovo metodo. Sono possibili eccezioni in caso di sottocopertura nell'assistenza di base (CDSS).


