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Aziende formatrici

Diventare azienda formatrice: requisiti, formazione professionale e vigilanza

Le aziende definiscono innanzitutto la professione da insegnare e il tipo di formazione: o una formazione di base biennale con attestato federale di capacità (AFC) o una triennale o quadriennale con certificato federale di capacità (CFC).

Requisiti per la formazione degli apprendisti

Le aziende definiscono innanzitutto la professione da insegnare e il tipo di formazione: o una formazione di base biennale con attestato federale di capacità (AFC) o una triennale o quadriennale con certificato federale di capacità (CFC).

L’azienda verifica se è in grado di trasmettere le competenze operative professionali della formazione di base desiderata. A tal fine sono necessari posti di lavoro adeguati, attività sufficientemente variegate nonché tempo e risorse personali adeguate.

L’azienda designa un[a] formatore o formatrice professionale. Questa persona deve possedere la qualifica specialistica richiesta e segue generalmente un corso per formatori professionali.

Dopo queste verifiche, l’azienda presenta il modulo «Domanda di autorizzazione alla formazione» insieme alla «Scheda personale per i responsabili della formazione professionale» all’Ufficio cantonale della formazione professionale e delle scuole medie superiori.

Confronto: AFC vs CFC – durata della formazione e titolo conseguito

Titolo conseguito
Attestato federale di capacità (AFC), Certificato federale di capacità (CFC)
Qualifica pratica
AFC: formazione di base, CFC: competenza specialistica più approfondita

Vantaggi e requisiti come azienda formatrice

  • VantaggiRafforzamento del ricambio di manodopera qualificata, promozione dell’innovazione, agevolazioni fiscali (a seconda del Cantone)
  • RequisitiPosti di lavoro adeguati, attività variegate, risorse sufficienti, formatore/formatrice professionale qualificato/a

Checklist: requisiti per un’azienda formatrice

  • Definire la professione e il tipo di formazioneAFC o CFC
  • Posti di lavoro adeguati disponibiliCon attività variegate
  • Formatore/formatrice professionale con qualifica e corso conclusoProva necessaria
  • Moduli presentatiDomanda di autorizzazione alla formazione + scheda personale

Passaggi per ottenere l’autorizzazione alla formazione

Innanzitutto, l’azienda richiede informazioni agli ispettori e alle ispettrici professionali competenti per scegliere la professione e il tipo di formazione appropriati.

Successivamente, designa il formatore o la formatrice professionale e pianifica lo svolgimento della formazione – ad esempio quali reparti verranno attraversati e come saranno integrati i corsi interaziendali.

L’azienda presenta la «Domanda di autorizzazione alla formazione» compilata e la «Scheda personale per i responsabili della formazione professionale» all’Ufficio della formazione professionale e delle scuole medie superiori, settore Formazione aziendale.

Una volta ottenuta l’autorizzazione cantonale alla formazione, può essere stipulato il contratto di apprendistato nazionale. Il contratto deve pervenire all’Ufficio in triplice copia prima o al più tardi all’inizio della formazione professionale di base.

Competenze e quadro giuridico

La formazione professionale è regolamentata a livello nazionale. Fanno fede la Legge federale sulla formazione professionale (LFPr), l’Ordinanza sulla formazione professionale (OFPr), il Codice delle obbligazioni (art. 344–346a) e la Legge sul lavoro (LL).

Per gli apprendisti minorenni si applicano inoltre l’Ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori (OLav 5) e l’Ordinanza del DFEP sulle deroghe al lavoro notturno e domenicale durante la formazione professionale di base.

Ogni professione riconosciuta dispone di una propria ordinanza sulla formazione che stabilisce i contenuti di apprendimento, la durata, le procedure di qualificazione e i requisiti per i luoghi di formazione.

I Cantoni attuano le prescrizioni federali: rilasciano o revocano le autorizzazioni alla formazione, approvano i contratti di apprendistato ed esercitano la vigilanza sui rapporti di apprendistato.

Basi giuridiche della formazione professionale in Svizzera

Legge federale sulla formazione professionale (LFPr)
Diritto federale di riferimento
Ordinanza sulla formazione professionale (OFPr)
Disposizioni di esecuzione della LFPr
Codice delle obbligazioni (art. 344–346a)
Regola i contratti di apprendistato e gli obblighi
Legge sul lavoro (LL)
Protezione degli apprendisti nella quotidianità lavorativa

Vigilanza e garanzia della qualità nella formazione professionale di base

Le autorità cantonali – solitamente gli Uffici della formazione professionale – esercitano la vigilanza sull’intera formazione professionale di base, sia nella parte aziendale che in quella scolastica.

Tra i loro compiti rientrano la consulenza e l’accompagnamento delle parti contraenti del contratto di apprendistato, nonché il coordinamento di tutti i soggetti coinvolti (azienda, scuola professionale, centri di corsi interaziendali).

Nella parte aziendale, sorvegliano il rispetto delle disposizioni legali nel contratto di apprendistato, l’adempimento contrattuale da entrambe le parti, la qualità della formazione nella pratica (inclusi i corsi interaziendali) e lo svolgimento degli esami.

La vigilanza scolastica garantisce la qualità dell’insegnamento, consiglia le direzioni scolastiche e le commissioni scolastiche in questioni pedagogiche, psicologiche, economiche e giuridiche.

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